Per decenni la legge è stata chiara: dopo il divorzio, l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile aveva diritto al 40% del TFR maturato dall’altro coniuge durante il matrimonio.
Oggi, però, questo diritto rischia di diventare puramente teorico.
Dal 1° luglio 2026 entrerà infatti in vigore il nuovo sistema che prevede, per molti neoassunti, il conferimento automatico del TFR ai fondi di previdenza complementare, salvo diversa scelta del lavoratore.
Ed è qui che si innesta una decisione della Cassazione destinata a cambiare tutto.
Con la sentenza n. 20132 del 18 luglio 2025, i giudici hanno stabilito che il TFR trasferito a un fondo pensione prima della domanda di divorzio perde la sua natura di “indennità di fine rapporto” e si trasforma in previdenza complementare.
Tradotto in termini pratici: non essendo più giuridicamente un TFR, non può essere assoggettato alla regola che attribuisce all’ex coniuge il 40% della somma.
La conseguenza è evidente.
Chi versa il proprio TFR nel fondo pensione prima dell’avvio del procedimento di divorzio può sottrarre quella somma alla futura pretesa dell’ex coniuge.
La Cassazione ha precisato che le prestazioni pensionistiche future derivanti da quel capitale potranno eventualmente essere considerate per una revisione dell’assegno divorzile.
Ma si tratta di una tutela molto diversa.
Il TFR è un capitale immediatamente disponibile, spesso di importo significativo.
La pensione integrativa è invece una prestazione futura, incerta nel tempo e normalmente erogata sotto forma di rendita.
Per questo motivo la nuova disciplina, combinata con l’orientamento della Cassazione, rischia di svuotare di contenuto una delle tutele economiche più importanti previste dalla legge sul divorzio.
Una modifica che non compare espressamente in nessuna norma.
Ma che potrebbe produrre effetti enormi nella vita di migliaia di famiglie.
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